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Il Volontariato nel Ministero per i beni culturali e ambientali

Nel settore dei beni culturali e ambientali ha radici piuttosto remote, anche se molto particolari. Già nel passato, infatti, fin dal 1906, era stata prevista e regolata dalla norma la figura degli Ispettori onorari nel campo delle antichità e belle arti, funzione di indubbio prestigio connessa ad una prestazione volontaria individuale.

Negli anni Sessanta due provvedimenti normativi hanno regolato la possibilità di svolgere lavoro volontario individualmente presso archivi o biblioteche.

Soltanto nell’ultimo decennio però, contestualmente alla dimensioni ragguardevoli che andava assumendo tale tipologia lavorativa, il quadro normativo ha trovato una definitiva sistematizzazione che ha riguardato i molteplici aspetti del fenomeno.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Attualmente il volontariato individuale è consentito solo negli archivi e nelle biblioteche.

Per i musei, le aree archeologiche e le soprintendenze in generale, la prestazione volontaria deve proporsi in forma associata. È evidente comunque che la forma associata è possibile anche negli archivi e nelle biblioteche.

Le organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 della

legge n. 266/1991, stipulano con gli Istituti del Ministero per i beni culturali ed ambientali (archivi, biblioteche, soprintendenze) una convenzione in cui sono esplicitati i reciproci impegni tra cui, in particolare, la copertura assicurativa dei volontari e il rimborso spese.

La partecipazione alle attività e ai servizi dell’Istituto, nonché il numero dei volontari che prestano la loro opera, sono concordati con il capo dell’Istituto stesso, che conseguentemente predispone apposito programma da allegare alla convenzione, di cui costituisce parte integrante.

Per poter prestare opera di volontariato presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali è quindi necessario iscriversi preliminarmente ad una Associazione. E’ poi l’Associazione che stipula la convenzione con l’Istituto che interessa.

Se si vuole prestare servizio in un Archivio o in una Biblioteca è invece sufficiente presentare una domanda al capo dell’Istituto che interessa, allegando un breve curriculum. La domanda verrà valutata e, se accolta, si concorderanno direttamente con il capo dell’Istituto le modalità della collaborazione (la durata, gli orari, il campo di applicazione).

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

 

(Associazioni operanti nel campo dei beni culturali e ambientali iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991 (aggiornamento al 1996)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

  1. Legge 27 giugno 1907 n. 386, Norme sugli uffici e il personale delle antichità e belle arti

Artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52: istituzione e regolamentazione della figura dell’Ispettore onorario

  1. D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato

Art. 44: si prevede la nomina di archivisti onorari con il compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell’esercizio della vigilanza.

Art.55: è consentita negli archivi la prestazione d’opera a titolo gratuito di personale in possesso di diploma di laurea (e degli altri requisiti di legge). In caso di successiva assunzione la prestazione d’opera svolta per almeno sei mesi in modo lodevole esonera dal periodo di prova.

  1. D.P.R. 10 novembre 1966 n. 1356, Regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali

Art.6: è consentita nelle biblioteche pubbliche statali la prestazione d’opera a titolo gratuito di personale in possesso dei titoli di studio adatti per partecipare ai concorsi pubblici per l’accesso alla carriera direttiva e di concetto. In caso di successivo concorso per l’accesso il servizio prestato per almeno sei mesi in modo lodevole è titolo equiparato ad altro servizio prestato nella pubblica amministrazione.

  1. Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)

La legge stabilisce i principi e i criteri cui le amministrazioni centrali e locali devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. Tali rapporti devono essere regolati da convenzione. Si esclude il rapporto individuale, che invece deve essere collocato nell’ambito di un’organizzazione, iscritta nei registri appositamente istituiti presso le regioni. La copertura assicurativa è a carico dell’ente con cui l’organizzazione stipula la convenzione.

  1. Legge 14 gennaio 1993 n. 4 (legge Ronchey)

Art. 3: si prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali per assicurare l’apertura prolungata di musei, archivi e biblioteche.

  1. Circolare del Ministero per i beni culturali ed ambientali n. 82 del 18 giugno 1993

Modalità di attuazione dell’art. 3 della legge n. 4/1993. Individuazione dei capitoli di bilancio cui imputare i costi per le assicurazioni e i rimborsi delle spese.

Allegato

CONVENZIONE TIPO

Il Ministero per i beni e le attività culturali
e ’Associazione........................................

premesso che:

- in data 11/08/91 è stata approvata la legge-quadro n. 266 del 1991 sul Volontariato che valorizza il volontariato associato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;

- in data 14/01/93 è stato convertito nella legge n. 4 del 1993 il decreto legge n. 433 del 1992 che all’art. 3 prevede la possibilità per il Ministero per i Beni Culturali di stipulare con le Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all’art. 7 della legge 11/08/91 n. 266;

considerato che l’Amministrazione ha sentito le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma uno del citato art.3 della legge n. 4 del 1993;

convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1 (premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

 

Articolo 2 (contenuto della convenzione)

L’Associazione, iscritta dal …………nel registro generale regionale del Volontariato si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo il programma allegato alla presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 3 (assicurazione e rimborso spese)

L’Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti di copertura assicurativa in relazione all’esercizio delle attività di cui al presente atto.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione mediante un contributo all’Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa, definita in conformità alle indicazioni dell’art. 4 comma 1 della legge 266/91.

L’Amministrazione si impegna altresì a rimborsare, in modo forfettario, le spese sostenute per l’attività svolta dagli operatori volontari impegnati nelle attività indicate nel successivo articolo 4, così come previsto dalla legge quadro sul volontariato n° 266 del 1991.

 

Articolo 4 (Ambiti dell’attività)

L’attività d’intervento degli operatori volontari riguarderà:

l’assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico, supporto alla sistemazione degli archivi fotografici, di materiali archeologici e delle schede tecniche nonché accessionamento, collocazione, inventariazione e catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotoriproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

 

Articolo 5 (Procedure di svolgimento dell’attività)

Gli operatori volontari, nell’esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività vengono svolte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori comunque sono tenuti al rispetto e alla ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell’organizzazione di volontariato.

Per l’attività didattica è demandato alle Direzioni delle singole strutture l’articolazione del programma da concordare con l’Associazione

 

Articolo 6 (luogo dell’esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l’impiego dei volontari indicati nell’allegato A:

Sedi

.......................................

.......................................

.......................................

Resta facoltà dell’Amministrazione concordare con l’Associazione una diversa articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.

 

Articolo 7 (natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l’attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né ad essi né all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art. 3.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto presentato, allegato alla presente convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall’Associazione medesima.

L’Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che dovranno essere, comunque, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

Ai dipendenti dell’amministrazione dei beni culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

 

Articolo 8 (rilascio attestati)

L’Amministrazione si impegna a rilasciare, a richiesta dell’Associazione, attestati relativi all’attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell’Associazione a cui fanno capo.

 

Articolo 9 (professionalità dei volontari)

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione verrà condotto, con la supervisione dell’incaricato dell’Amministrazione, da operatori volontari designati dalla Associazione che s’impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

 

Articolo 10 (tesserino di riconoscimento)

L’Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico", al fine di consentire, nell’esercizio delle funzioni, un’immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell’Associazione deve comunicare all’Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione.

 

Articolo 11 (norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell’espletare l’attività disciplinata dalla presente convenzione, a comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell’abbigliamento e nell’immagine della propria persona.

L’Associazione è tenuta a garantire l’idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell’utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall’amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali né utilizzare il telefono, se non in caso di necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, comunque, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell’Amministrazione ed il coordinatore dell’Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l’amministrazione provvederà all’immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all’operatore interessato.

 

Articolo 12 (attività di vigilanza)

L’Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l’effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell’Associazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

Articolo 13 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a partire dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

Sottoscrizione

 

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 16-09-10