Parigi, 26 agosto 1789
I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale,
considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo
sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei
governi,
hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti
naturali, inalienabili e sacri dell'uomo,
affinchè questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del
corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri;
affinchè maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e
quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con
il fine di ogni istituzione politica;
affinchè i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi
semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento
della Costituzione e la felicità di tutti.
In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e
sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti
Diritti dell'Uomo e del Cittadino :
Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni
sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti
naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la
proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun
corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da
essa.
Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così,
l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli
che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi
diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Articolo 5.
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto
ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può
essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Articolo 6
La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno
diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla
sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga,
sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono
ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici
secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro
virtù e dei loro talenti.
Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che
procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari,
devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù
della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende
colpevole.
Articolo 8
La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e
nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e
promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Articolo 9
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato
colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non
necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente
represso dalla Legge.
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè
la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare
liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge.
Articolo 12
La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non
per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Articolo 13
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione,
è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito
fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Articolo 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante
i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo
liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione e la durata.
Articolo 15
La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua
amministrazione.
Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la
separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.
Articolo 17
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne
privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga
in maniera evidente, e previa una giusta indennità.
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