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Proposta di LEGGE REGIONALE
ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DEL DECENNIO FRANCESE IN CALABRIA
Art. 1 Istituzione del parco regionale e finalità 1. Con la presente legge è istituito il Parco Storico del Decennio Francese in Calabria. Il “Parco” dovrà costituire strumento di conoscenza e divulgazione degli eventi del decennio, operando nel senso di renderne visibili e fruibili i caratteri e gli esiti. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, S.Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Vibo Valentia, Filogaso, Zambrone, Jonadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Staletti’, Catanzaro, Amantea, Aiello Calabro, Maida, Lamezia Terme. Alla sua determinazione definitiva e alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del Parco, ricomprendendo comunque tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei quali si vuol mantenere viva la memoria. 2. Finalità del Parco sono:
3. Sul piano operativo, il Parco si indirizza:
4. Tali finalità si inquadrano nella volontà di sviluppare i valori umani e sociali che ispirarono uomini e donne di ogni convinzione politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione sociale, con il comune obiettivo di battersi per la libertà dei popoli e la costruzione della dignità della Nazione Italiana. 5. La Regione, le Province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza ed i comuni sopra citati, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, uniformeranno la loro azione agli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente storico-naturale e di sviluppo socioeconomico delle popolazioni indicate nella presente legge.
Art. 2 Soggetti Sono soggetti fondatori del “ Parco “ la Regione Calabria, la provincia di Vibo Valentia, la Provincia di Catanzaro, la provincia di Cosenza, i comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Jonadi, Filandari, Mileto, Stefanaconi, Zambrone, S. Onofrio, Filogaso, lamezia Terme, Stalettì, Catanzaro, Amantea, Belmonte Calabro, Aiello Calabro, Marcellinara, l’ associazione Onlus “ Gioacchino Murat di Pizzo e l’ associazione “ Pro Loco “ di Mileto.
Strumenti di pianificazione 1. Il Parco si avvale di un piano territoriale da adottarsi dalla Giunta Regionale, su proposta delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In esso sarà previsto il recupero delle testimonianze storiche, architettoniche, di ambiente, nonchè la costruzione delle strutture necessarie per dar vita concretamente alla finalità di cui all'art. 1. Art. 3 Attuazione del Parco Gli enti facenti parte del Parco ne approvano lo statuto entro un anno dalla approvazione della presente legge. Lo statuto individuerà gli organi e competenze, curando di favorire l’ accesso alla gestione delle associazioni legittimate. La presidenza rappresentativa e gestionale del Parco sarà in capo alla Presidenza della Regione Calabria. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 provvede la Regione in via sostitutiva. Art. 4 Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco è composto da nove membri ed è disciplinato dalle norme dello statuto. In esso siederanno personalità indicate dagli enti locali e dalle altre istituzioni in ragione di 2\3 e personalità indicate dalle associazioni legittimate in ragione di 1\3. 2. Compito del Comitato per la ricerca e consulenza storica è quello di svolgere una approfondita ricerca circa le implicazioni – storiche, culturali, politiche, di costume - che la presenza francese ha determinato in Calabria, nel più ampio contesto territoriale entro cui si situa il Parco, nonché di ricostruire, con chiaro rigore scientifico, la sequenza degli eventi nello spirito delle finalità e volontà espresse nell'art. 1. 3. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 svolgerà il compito di consulenza permanente relativa ad ogni aspetto di documentazione storica e sociale necessaria ai fini di una corretta ed efficace gestione del Parco. Art. 5 Promozione e coordinamento regionale 1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione e coordinamento istituzionale. Art. 6 Convenzioni 1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità private l'ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati. 2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali di si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione. 3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati. Art. 7 Norme finanziarie 1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi, al riparto dei finanziamenti regionali, nonché alla copertura finanziaria, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità pubblica regionale.
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